Con la Legge n. 24/2017 recante le <<Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie>> si sono introdotte una serie di novità inerenti i profili amministrativi, penali e civili delle responsabilità professionali, con l’intento di abbattere il contenzioso civile e penale che interessa la responsabilità medica insieme alla garanzia di creare un efficace sistema risarcitorio a ristoro dei danni sanitari subiti dai pazienti.
Le responsabilità di cui sopra si estendono pure alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria o in regime convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.
Chi esercita la professione sanitaria all’interno della struttura, anche se individuato dal paziente ed è non dipendente della struttura stessa, risponde del proprio operato per l’esclusiva responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ., fatta salva l’ipotesi in cui abbia agito nell’adempimento di un’obbligazione contrattuale assunta direttamente con il paziente (libera professione intra moenia).
Cosicché appare chiaro che, il paziente che ritenesse di aver subito un danno, andrà a rivalersi sulla struttura, e non sull’operatore sanitario personalmente responsabile.
A maggior ragione per ridurre il contenzioso giudiziario ordinario, la riforma ha previsto la possibilità per il danneggiato di tentare, preliminarmente, un tentativo di conciliazione e la richiesta di un risarcimento del danno. Il ricorso è promosso dinanzi al giudice civile competente con la richiesta di una “consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite” che accerti, in via conciliativa, il danno lamentato dal paziente. È ammissibile che in fase conciliativa la struttura sanitaria possa presentare, tramite l’assicurazione obbligatoria, un’offerta di risarcimento.
Le Strutture ritenute responsabili possono sempre esercitare l’azione di rivalsa nei confronti dei professionisti di cui a loro volta venga accertata la responsabilità per dolo o colpa grave.
Di rilevante interesse è quanto riportato nell’art. 10 della Legge n. 24/2017 che prevede l’obbligo per le strutture pubbliche o private di sottoscrivere una copertura assicurativa per coprire i danni causati dal personale della struttura sanitaria e per le attività svolte da chi esercita la professione sanitaria in regime intramurario o in regime di convenzionamento con il SSN.
Una ulteriore polizza assicurativa per le strutture sanitarie sarebbe altresì opportuna a copertura della responsabilità extracontrattuale verso terzi nell’ipotesi in cui il danneggiato intenti azione diretta nei confronti del professionista esercente, così come il medesimo obbligo assicurativo sarebbe previsto a carico dell’esercente la professione sanitaria, che opera per qualsiasi motivo o titolo nelle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private che deve provvedere alla stipula, a proprio carico, di adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.
Per l’esercente che svolga la propria attività al di fuori delle strutture sanitarie, o lavori al suo interno in qualità di libero professionista e si avvale della struttura sanitaria per adempiere alla propria obbligazione contrattuale nei confronti del paziente, è confermato l’obbligo di stipula di idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale già imposto dall’art. 3 comma 5 lettera e) del D.L. 138/2011 con obbligo a carico del professionista di rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale.